Lauree e valore legale, Tribunale fa chiarezza sull’Università Popolare degli Studi di Milano
Redazione
Una nuova pronuncia del Tribunale ordinario dell’Aquila, resa nel 2026, riporta l’attenzione sulla posizione giuridica dell’Università Popolare degli Studi di Milano e sulla validità e spendibilità dei titoli accademici rilasciati da istituzioni operanti nell’ambito dell’istruzione superiore internazionale. A darne notizia è il blog dello Studio Legale GS. La decisione si inserisce in un quadro di precedenti amministrativi e giurisdizionali che impongono di distinguere il riconoscimento di un’istituzione, l’autenticità dei suoi titoli e la loro efficacia nell’ordinamento italiano, soprattutto quando vengono utilizzati per finalità professionali.
La controversia nasce dall’azione promossa da un cliente contro il proprio avvocato, accusato di aver esercitato la professione sulla base di un titolo accademico conseguito presso l’Università Popolare degli Studi di Milano, ritenuto dall’attore falso o comunque privo di valore legale. Il cliente chiedeva pertanto la restituzione dei compensi professionali e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande, chiarendo che la mancata appartenenza di un’istituzione al sistema universitario italiano non comporta automaticamente la falsità dei titoli rilasciati, né dimostra, da sola, l’illegittimità dell’attività professionale svolta da chi li possiede.
La pronuncia richiama espressamente la presa d’atto ministeriale prot. n. 313/11 del 14 ottobre 2011, relativa alla posizione dell’Università Popolare degli Studi di Milano e ai suoi rapporti nell’ambito dell’istruzione superiore internazionale. A questo precedente si affianca un ulteriore elemento documentale: già nel 2007 il Ministero dell’Università e della Ricerca aveva comunicato all’istituzione l’attribuzione di un codice definitivo di iscrizione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche. Una successiva interrogazione ministeriale del 2015 riportava l’ente con la denominazione di Università Popolare degli Studi di Milano e con attività indicata come istruzione universitaria.
Si tratta di attestazioni amministrative rilevanti per ricostruire la posizione dell’istituzione, ma che devono essere distinte dall’accreditamento come università legalmente riconosciuta in Italia: la stessa comunicazione ministeriale del 2007 precisa che l’iscrizione all’Anagrafe non certifica competenze nel campo della ricerca o della formazione.
Il Tribunale dell’Aquila richiama inoltre due precedenti del 2024. Il primo è la sentenza n. 92/2024 del Giudice di Pace di Ravenna, intervenuta in una controversia relativa all’utilizzo del titolo di dottore da parte di un soggetto in possesso di un diploma rilasciato dall’Università Popolare degli Studi di Milano. Il secondo è la deliberazione n. 229/2023 del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Firenze, adottata il 5 febbraio 2024, riguardante l’utilizzo di una qualificazione accademica da parte di un avvocato. Nel primo caso è stata annullata un’ordinanza-ingiunzione; nel secondo è stato archiviato un esposto disciplinare.
Pur non attribuendo a tali decisioni efficacia vincolante nel giudizio, il Tribunale le considera elementi documentali che contrastano con l’affermazione secondo cui qualsiasi titolo proveniente dall’istituzione milanese dovrebbe essere automaticamente considerato falso o inesistente.
Sul piano normativo, la sentenza valorizza anche la Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, ratificata dall’Italia con la legge n. 148 del 2002, che disciplina il riconoscimento delle qualifiche dell’istruzione superiore e favorisce la mobilità accademica internazionale. Il richiamo alla Convenzione non significa, tuttavia, che ogni titolo rilasciato da un’istituzione operante a livello internazionale acquisti automaticamente valore legale equivalente a quello di una laurea italiana.
Il riconoscimento resta soggetto alle condizioni e alle procedure previste dalla normativa applicabile, in relazione alla provenienza della qualificazione e alla finalità per cui viene richiesta.
Particolarmente significativa è la parte della sentenza dedicata all’esercizio delle professioni regolamentate. Il Tribunale osserva che l’avvocato convenuto risultava regolarmente iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano e che non era stato dimostrato alcun provvedimento di annullamento dell’abilitazione o di cancellazione dall’Albo per mancanza dei requisiti. La contestazione del percorso accademico non poteva quindi sostituire le valutazioni riservate agli organi competenti in materia di accesso e permanenza nella professione. L’iscrizione all’Albo e la validità dello status professionale costituiscono, in questo contesto, elementi giuridicamente autonomi rispetto alle contestazioni sollevate dal cliente.
La decisione non stabilisce dunque che i titoli dell’Università Popolare degli Studi di Milano consentano, di per sé, l’accesso agli ordini professionali, ai concorsi pubblici o agli esami di Stato. La loro spendibilità per tali finalità deve essere verificata secondo le specifiche disposizioni di legge e, ove necessario, attraverso le procedure di riconoscimento previste per i titoli esteri e le qualifiche professionali. Afferma però un principio rilevante: l’assenza di riconoscimento automatico nell’ordinamento universitario italiano non equivale alla falsità del titolo e non determina, senza ulteriori accertamenti, l’invalidità di uno status professionale già formalmente acquisito.
Con il rigetto delle richieste di restituzione dei compensi e di risarcimento del danno, il Tribunale dell’Aquila conferma quindi la necessità di affrontare la questione dei titoli dell’Università Popolare degli Studi di Milano distinguendo tra esistenza dell’istituzione, documentazione amministrativa, autenticità delle qualificazioni accademiche e riconoscimento dei loro effetti giuridici. È proprio questa distinzione, più che un’affermazione generalizzata di equipollenza delle lauree, a rappresentare il contributo centrale della sentenza al dibattito sulla formazione universitaria internazionale e sulla spendibilità dei relativi titoli in Italia.