Negli ultimi mesi il tema dei ritardi e dei dinieghi nei risarcimenti assicurativi per sinistri stradali è tornato con forza al centro del dibattito, non tanto per mutamenti normativi evidenti, quanto per un progressivo irrigidimento delle prassi liquidative. Sempre più spesso il danneggiato si trova di fronte a risposte interlocutorie, richieste documentali reiterate o offerte economiche che faticano a riflettere l’effettiva entità del danno subito.
Dal punto di vista giuridico, il quadro normativo di riferimento non è cambiato in modo sostanziale. Per l’Avvocato Davide Cornalba (Lodi) “restano fermi gli obblighi dell’assicuratore di istruire il sinistro e formulare un’offerta congrua entro termini ben definiti, soprattutto nei casi di responsabilità chiara. Ciò che è mutato è l’atteggiamento operativo, con una tendenza sempre più marcata a dilatare i tempi attraverso contestazioni tecniche o valutazioni medico-legali prudenti al limite della sottostima.“

In molti casi il ritardo non si manifesta come un rifiuto esplicito, ma come una sospensione di fatto della procedura. Si richiedono integrazioni documentali non decisive, si rinvia la valutazione del danno biologico in attesa di stabilizzazioni cliniche già accertate, oppure si insiste su accertamenti ulteriori che finiscono per spostare in avanti il momento della liquidazione. Formalmente il procedimento resta aperto, ma sostanzialmente il danneggiato rimane privo di una risposta definitiva.
Avvocato Davide Cornalba: “La questione diventa particolarmente delicata quando il sinistro ha prodotto lesioni personali. In questi casi il tempo assume un rilievo giuridico ed economico rilevante, perché il ritardo nel risarcimento incide sulla possibilità di sostenere cure, riabilitazione o di far fronte a una riduzione della capacità lavorativa.” Eppure, proprio in presenza di danni alla persona, si registra una maggiore cautela delle compagnie, che spesso si traduce in offerte minime o in una prolungata fase di silenzio procedurale.
Dal punto di vista processuale, questa condotta non è neutra. La giurisprudenza più attenta tende a valutare il comportamento dell’assicuratore anche sotto il profilo della correttezza e della buona fede, soprattutto quando il ritardo non risulta giustificato da reali incertezze istruttorie. In alcuni casi, il mancato rispetto dei termini o l’offerta manifestamente incongrua possono incidere sulla valutazione complessiva della lite e sull’attribuzione delle spese.
Si assiste così a un paradosso sempre più frequente: il sistema che dovrebbe garantire una rapida tutela risarcitoria finisce per spingere il danneggiato verso il contenzioso giudiziario, anche in situazioni che potrebbero essere definite in via stragiudiziale. La causa diventa non l’ultima ratio, ma l’unico strumento per interrompere una fase di stallo che si protrae oltre il ragionevole.
In questo contesto, il risarcimento da incidente stradale si configura sempre meno come un automatismo e sempre più come il risultato di una strategia difensiva consapevole. La tempestività della risposta assicurativa, oggi, non dipende solo dalla fondatezza della richiesta, ma dalla capacità di impostarla in modo tecnicamente solido, anticipando contestazioni e rendendo il ritardo una scelta difficilmente sostenibile sul piano giuridico.